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Omaggi delle imprese – Deducibilità – Disciplina – Nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti

Pubblicato il 17 novembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

In relazione alla disciplina degli omaggi per le imprese, è previsto il nuovo obbligo di pagamenti tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi. Gli oneri sostenuti dalle imprese per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ex art.108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, sono considerati spese di rappresentanza ex DM 19.11.2008. Per determinare il "valore unitario" dell'omaggio occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio) e non ai singoli beni che lo compongono; rileva inoltre il costo d'acquisto del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Nel caso in cui l'omaggio sia rappresentato da un bene la cui produzione o scambio sia oggetto dell'attività propria d'impresa (beni autoprodotti), rileva il valore di mercato dell'omaggio, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR. In relazione agli omaggi ai dipendenti, per l'impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili ai sensi dell’art. 95 co. 1 del TUIR.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).