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Bancarotta fraudolenta per distrazione – Concorso con la fattispecie di autoriciclaggio - Condizioni (CASS. PEN. 19.11.2025 N. 37723)

Pubblicato il 20 novembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di Cassazione, nella sentenza 19.11.2025 n. 37723, ha precisato che sussiste il concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e quello di autoriciclaggio quando:
  • alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito un'autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di tali somme, in quanto in questa ipotesi si verifica sia la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, sia la lesione autonoma e successiva dell'ordine giuridico economico, mediante l'inquinamento delle attività legali;
  • successivamente alla consumazione della bancarotta fraudolenta per distrazione, il reinvestimento del profitto illecito sia attuato attraverso il mutamento dell'intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l'individuazione dell'origine illecita e il successivo trasferimento. Entro tale perimetro, allora, non ricorrono ragioni ostative al concorso, ma ciò solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi anche dell'autoriciclaggio. Occorre, quindi, che, dopo la distrazione, l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità distratti e che questa comporti non un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza illecita di essi, ma anche solo un ostacolo agli accertamenti sulla loro provenienza.

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