Il D.lgs. correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 20.11.2025, modifica in modo rilevante il trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, con decorrenza dalle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2025. Sotto il profilo soggettivo, il D.lgs. correttivo, recependo le osservazioni formulate dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato nel relativo parere, prevede la rilevanza fiscale, ai fini IRES e IRAP, delle poste correttive "per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti". La Relazione illustrativa precisa, al riguardo, che si tratta delle società per le quali, in base all'art. 2477c.c., è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore. La Relazione chiarisce, inoltre, che, in considerazione dell'inserimento della disciplina in esame nell'art. 83 co. 1-ter del TUIR, la rilevanza fiscale delle poste correttive non risulta circoscritta ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata. Risultano conseguentemente interessate anche le microimprese, ma, considerato che "comunque, deve, ulteriormente, sussistere il requisito costituito dalla revisione obbligatoria del proprio bilancio", la rilevanza fiscale della correzione degli errori risulta limitata, ad esempio, alle "micro-imprese che assumono il ruolo di capo gruppo di un gruppo per il quale sussiste l'obbligo di revisione legale del bilancio".