Con la sentenza n. 10606/2015, ripresa dall'ordinanza n. 4287/2025, la Corte di cassazione ha affermato che la previsione di un acconto riferito a una successiva cessione all'esportazione può fruire del regime di non imponibilità ex art. 8 del DPR 633/72, purché i beni siano "specificamente individuati" e risulti la destinazione al di fuori del territorio Ue. In forza dell'art. 6 co. 4 del DPR 633/72, è possibile estendere le medesime considerazioni al caso in cui sia stato previsto un acconto rivolto alla fornitura nei confronti di un esportatore abituale, previo invio e verifica della dichiarazione d'intento trasmessa da parte del cessionario o committente. La prassi amministrativa ha precisato che, ai fini del "momento di utilizzazione del plafond", per gli acquisti di beni e servizi nello Stato "assume rilevanza il momento di effettuazione delle operazioni ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni"(C.M. n. 73/84, parte n. 3). Anche nelle istruzioni alla dichiarazione IVA, quadro VC, si legge che "per quanto concerne il momento di utilizzazione del plafond non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione dell'operazione degli acquisti stessi ai sensi dell'art. 6".