Il D.lgs. correttivo di alcuni provvedimenti attuativi della riforma fiscale, atteso alla riunione del Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva, reca anche significative previsioni che riguardano le scissioni mediante scorporo e, in particolare, quelle con beneficiaria preesistente (art. 173 co. 15-ter.1del TUIR). Si prevede, tra l'altro, che la disciplina delle scissioni per scorporo si applichi anche alle scissioni mediante scorporo con beneficiarie preesistenti, ivi compresa la neutralità fiscale, ferme restando le limitazioni all'utilizzo delle perdite fiscali di cui all'art. 173 co. 10 del TUIR. Le disposizioni si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs. 192/2024 e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse. Pertanto, evidenzia l'Autore, la neutralità fiscale opera anche per le scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie preesistenti effettuate prima dell'8.7.2025, ossia prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 88/2025.