L'aggiornamento 2025 al Commentario all'art. 5 (stabile organizzazione) del modello OCSE, nei nuovi paragrafi 44.1-44.21, fornisce indicazioni sul lavoro transfrontaliero da remoto. Si ribadisce che la valutazione circa la sussistenza di una stabile organizzazione deve essere effettuata caso per caso; il semplice utilizzo di un luogo da parte di un dipendente o collaboratore non basta, di per sé, a renderlo una sede d'affari dell'impresa ma occorre verificare se il luogo è fisso, se le attività svolte vi si realizzano con regolarità e continuità e se il luogo è a disposizione dell'impresa in funzione delle sue esigenze commerciali. In particolare, se, in un periodo di 12 mesi, l'individuo lavora da casa o da altro luogo rilevante per meno del 50% del tempo complessivo di lavoro per l'impresa, in linea generale quel luogo non configura stabile organizzazione. Se la soglia è raggiunta o superata, serve invece un'analisi ulteriore. In questo contesto, un elemento decisivo diviene la presenza di una ragione commerciale perché l'attività sia svolta nell'altro Stato.