Nel caso in cui il patrimonio estero sia detenuto da un trust - anche non residente - che non sia fiscalmente interposto, l'obbligo di monitoraggio può ricadere sui beneficiari residenti (se previsti),"individuati o facilmente individuabili" o anche solo individuati per "classi" (ad es., gli eredi legittimi del disponente).Gli obblighi dichiarativi si connotano diversamente a seconda che il trust sia "non discrezionale" o “discrezionale", assumendo che tali qualificazioni non sono perfettamente sovrapponibili a quelle, rispettivamente, di trust "trasparente" e "opaco", che rilevano esclusivamente ai fini del regime di tassazione del reddito in capo al beneficiario. Si analizza il caso del trust "discrezionale", in cui l'atto istitutivo attribuisce al trustee la piena discrezionalità per quanto attiene alle modalità e ai tempi di attribuzione del reddito e del patrimonio avendo questi, ad esempio, la piena discrezionalità di versare o accantonare il reddito ai beneficiari o di esercitare poteri di disposizione. Considerate le indicazioni contenute nella circ. Agenzia delle Entrate 20.10.2022 n. 34 (§ 5.2), i beneficiari, "sulla base delle informazioni disponibili, come ad esempio il caso in cui il trustee comunica la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del trust, hanno l'obbligo di indicare nel quadro RW l'ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all'estero."