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Patto di prova viziato: il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato dall’origine.

Pubblicato il 18 novembre 2025 EUROCONFERENCE, SEAC

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 29 agosto 2025, n. 24201, ha ritenuto che il recesso datoriale motivato dal mancato superamento del periodo di prova, a fronte della nullità genetica dello stesso (nel caso al vaglio della Corte, il patto era viziato a causa della mancata specificazione delle mansioni oggetto di valutazione), determina l’automatica conversione dell’assunzione in definitiva sin dall’inizio e il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall’art. 1, Legge n. 604/1966. La Corte ha chiarito che la nullità del patto di prova ex art. 2096 c.c. determina la conversione automatica del rapporto in assunzione definitiva sin dall’origine. La pronuncia consolida così un orientamento garantista che considera il rispetto dei requisiti formali (ad esempio, la forma scritta) e sostanziali del periodo di prova presupposto inderogabile per l’esercizio del potere di recesso datoriale durante la fase probatoria, tutelando il lavoratore dalle conseguenze di patti viziati ab origine. 

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