Il Comitato triveneto dei Notai, nelle massime H.H.16 e I.H.15, si è occupato del tema del trasferimento delle partecipazioni sociali in caso di recesso del socio, soffermandosi, in particolare: - sulla forma del relativo negozio; - sulla competenza ad adottarlo. Sotto il primo profilo, i notai del Triveneto precisano che il trasferimento delle partecipazioni deve avvenire nelle forme e con gli adempimenti previsti dalla legge in relazione al loro regime di circolazione. Il soggetto legittimato ad operare il trasferimento è la società, per il tramite dei suoi legali rappresentanti. Nel caso della spa ciò deriva direttamente dalla legge, atteso che l'art. 2437-quater c.c. attribuisce espressamente agli amministratori il potere/dovere di vendere le azioni del socio receduto, ma lo stesso dovrebbe valere anche per la srl, in ragione della coincidenza di fattispecie, di effetti, di obblighi, di diritti e di interessi tutelati. Sul tema si rileva, tuttavia, una pronuncia di segno contrario (cfr. Trib. Roma 14.3.2018).