Il Comitato triveneto dei Notai, nelle massime H.H.17 e I.H.15 (riferite, rispettivamente, alla spa e alla srl), ha sostenuto che la società - soggetto legittimato ad operare il trasferimento delle partecipazioni del socio recedente - ha altresì la facoltà di determinarne il prezzo, anche in misura superiore o inferiore rispetto al valore di liquidazione. Nel caso in cui il prezzo di trasferimento fosse determinato in misura superiore al valore di liquidazione, la società avrebbe - secondo i notai del Triveneto - il diritto di trattenere la differenza. L'eventuale fissazione del prezzo in misura inferiore rispetto al valore di liquidazione, invece, non potendo pregiudicare gli interessi del socio recedente e dei creditori, richiederebbe comunque una integrazione, che dovrebbe essere corrisposta dalla società utilizzando mezzi propri. Tale ultima soluzione configura una ipotesi di liquidazione con tecnica "mista" e costituisce un'applicazione ragionevole e dinamica del procedimento di liquidazione, coerente, peraltro, con la "ratio" della legge, che mira a tutelare il più possibile la sopravvivenza della società. Consentendo una fissazione del prezzo di trasferimento anche in misura inferiore al valore di liquidazione, infatti, è possibile "raccogliere" dal mercato quanto lo stesso è disposto a pagare per la partecipazione da liquidare permettendo, contemporaneamente, alla società di limitare l'intervento con mezzi propri alla sola integrazione necessaria.