Gli omaggi ricevuti dai dipendenti, in linea generale, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ex art. 51 del TUIR, salvo che non rientrino nella soglia dei fringe benefit. Per il 2025, sono previste due diverse soglie di esenzione (art. 1 co. 390 - 391 della L. 207/2024):
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la soglia di 1.000,00 euro per i dipendenti senza figli;
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la soglia di 2.000,00 euro per i dipendenti con figli a carico. L'impresa dovrà quindi verificare, per ciascun dipendente, l'ammontare ancora disponibile del suddetto limite, considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2025 anche per altri benefit, quali, ad esempio, auto in uso promiscuo o, per effetto della deroga 2025, il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas o delle spese per l'affitto o gli interessi sul mutuo relativamente all'abitazione principale. Lato impresa, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati è deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all'art. 95 co. 1 del TUIR.