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Operazioni nei confronti di esportatori abituali – Verifiche del fornitore

Pubblicato il 25 novembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Ai sensi dell'art. 7 co. 3 secondo periodo del D.lgs. 471/97, se la dichiarazione d'intento è stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento dell'IVA rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato tale dichiarazione. Tuttavia, la Corte di cassazione ha adottato un orientamento rigoroso che impone al fornitore di provare, qualora sia accertata la presenza di una dichiarazione d'intento ideologicamente falsa, di aver adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per assicurarsi di non partecipare alla frode (fra le tante, Cass. 24.6.2025 n. 16923 e Cass. 11.5.2025 n. 12463). In aggiunta al riscontro telematico obbligatorio sull'avvenuto invio della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, è opportuno, pertanto, che il fornitore adotti alcuni accorgimenti (es. consultare una visura camerale relativa al cessionario o committente) per poter dimostrare la sua estraneità all'eventuale condotta fraudolenta della controparte.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita a novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a novembre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’...