L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni (art. 3 co. 4-ter del D.lgs. 346/90), per la donazione di quote di partecipazione in società di capitali opera se il trasferimento avviene a favore del coniuge o dei discendenti del donante ed a condizione che il trasferimento consenta al donatario di acquisire il controllo di diritto della società ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. Per l'accesso al beneficio è, quindi, necessario che il donatario (oppure i donatari in comunione) acquisti il 50%+1 dei voti esercitabili in assemblea, conteggiando anche le quote di cui già dispone direttamente, nonché di quelle, nella medesima società, di cui dispone per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona (ris. Agenzia delle Entrate n. 75/2010). Inoltre, come rilevato dalla recente risposta ad interpello n. 271/2025, in presenza di un accordo sull'attribuzione del diritto di voto al donatario, anche la donazione della nuda proprietà delle quote consente l'accesso al beneficio.