La Corte di cassazione, con le sentenze 25.11.2025 n. 30850 e n. 30855, si pronuncia nuovamente sul tema relativo alla prova della residenza fiscale e dello status di beneficiario effettivo ai fini dell'applicabilità della ritenuta ridotta sui compensi corrisposti a titolo di royalties di cui all'art. 12 delle Convenzioni contro le doppie (nel caso, Italia-Svizzera). La Corte sottolinea, in particolare, come l'onere di provare la qualità di beneficiario effettivo e la residenza fiscale spetti al contribuente, non essendo sufficiente escludere che la società estera sia un semplice tramite o interposta al fine di poter beneficiare delle aliquote convenzionali ridotte.