L'art. 3 co. 1 del D.lgs. correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 20.11.2025, modifica nuovamente l'art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che il principio di derivazione rafforzata si applica, oltre ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, "diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata". Viene, quindi, esteso l'ambito di applicazione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese che scelgono di redigere il bilancio, oltre che in forma ordinaria, anche in forma abbreviata. Ai sensi dell'art. 7 co. 1 del D.lgs. correttivo, la modifica si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.