Con la risposta ad interpello 26.11.2025 n. 297, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'art. 7 della L. 448/98, in tema di credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, non può essere interpretato estensivamente, trattandosi di un'agevolazione. Pertanto, se il contribuente:
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vende la ex prima casa e, poi, acquista la nuova con i benefici di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, il credito d'imposta matura solo se tra i due atti passa al massimo un anno;
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vende l'ex prima casa dopo aver acquistato la nuova abitazione con i benefici, il credito d'imposta matura a condizione che tra i due atti intercorra un termine massimo di 2 anni (riposta Agenzia delle Entrate n. 197/2025).