Notizia

Omaggi – Disciplina applicabile dal 2025

Pubblicato il 28 novembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Ai sensi dell'art. 54-septies co. 2 del TUIR, le spese sostenute dal professionista per gli omaggi fatti ai clienti rientrano sempre tra quelle di rappresentanza. Pertanto, anche i regali di valore inferiore a 50,00 euro sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi incassati nel periodo d'imposta. Quale elemento di novità rispetto allo scorso anno, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 1 lett. e) n. 1) del DL 84/2025 (che ha integrato l'art. 54-septies co. 2 del TUIR), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi, ovunque sostenute, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo se pagate con versamento bancario o postale o mediante i sistemi previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/97. Per gli esercenti arti e professioni, i nuovi obblighi si applicano alle spese in esame sostenute a partire dal 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025). Pertanto, ai fini della relativa deducibilità dal reddito di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP, le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute nel 2025 devono essere pagate: - fino al 17.6.2025, senza vincoli particolari (anche, ad esempio, in contante); - dal 18.6.2025, esclusivamente con gli strumenti tracciabili indicati. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).