Notizia

Omaggi – Disciplina applicabile dal 2025

Pubblicato il 28 novembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Ai sensi dell'art. 54-septies co. 2 del TUIR, le spese sostenute dal professionista per gli omaggi fatti ai clienti rientrano sempre tra quelle di rappresentanza. Pertanto, anche i regali di valore inferiore a 50,00 euro sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi incassati nel periodo d'imposta. Quale elemento di novità rispetto allo scorso anno, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 1 lett. e) n. 1) del DL 84/2025 (che ha integrato l'art. 54-septies co. 2 del TUIR), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi, ovunque sostenute, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo se pagate con versamento bancario o postale o mediante i sistemi previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/97. Per gli esercenti arti e professioni, i nuovi obblighi si applicano alle spese in esame sostenute a partire dal 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025). Pertanto, ai fini della relativa deducibilità dal reddito di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP, le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute nel 2025 devono essere pagate: - fino al 17.6.2025, senza vincoli particolari (anche, ad esempio, in contante); - dal 18.6.2025, esclusivamente con gli strumenti tracciabili indicati. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).