Notizia

Omaggi – Disciplina applicabile dal 2025

Pubblicato il 28 novembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Ai sensi dell'art. 54-septies co. 2 del TUIR, le spese sostenute dal professionista per gli omaggi fatti ai clienti rientrano sempre tra quelle di rappresentanza. Pertanto, anche i regali di valore inferiore a 50,00 euro sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi incassati nel periodo d'imposta. Quale elemento di novità rispetto allo scorso anno, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 1 lett. e) n. 1) del DL 84/2025 (che ha integrato l'art. 54-septies co. 2 del TUIR), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi, ovunque sostenute, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo se pagate con versamento bancario o postale o mediante i sistemi previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/97. Per gli esercenti arti e professioni, i nuovi obblighi si applicano alle spese in esame sostenute a partire dal 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025). Pertanto, ai fini della relativa deducibilità dal reddito di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP, le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute nel 2025 devono essere pagate: - fino al 17.6.2025, senza vincoli particolari (anche, ad esempio, in contante); - dal 18.6.2025, esclusivamente con gli strumenti tracciabili indicati. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).