L’art. 32 co. 1 lett. c) del DDL di bilancio 2026 prevede la modifica, in via transitoria, del regime di deducibilità fiscale dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita da parte dei soggetti IAS/IFRS. In particolare, viene stabilito che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d’imposta, in deroga all’art. 103 co. 3-bis del TUIR, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. Ai sensi dell’art. 32 co. 2 del DDL di bilancio 2026, le operazioni in esame devono essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.