Gli Autori esaminano le conseguenze della rinegoziazione del contratto di locazione in aumento o in diminuzione.
In particolare, si rileva che, in caso di riduzione del canone di locazione, non esiste un obbligo di comunicare la rinegoziazione all’Agenzia, ma tale adempimento, in concreto, può risultare utile in quanto consente al contribuente di mettere al corrente l’Agenzia delle Entrate del ridotto imponibile IRPEF.
La registrazione della riduzione del canone di locazione può essere operata senza limiti di tempo con il modello RLI adempimenti successivi ed è esente da imposte di registro e di bollo a norma dell’art. 19 del DL 133/2014. Ciò consente di comunicare all’Amministrazione il minor imponibile anche ai fini IRPEF. Invece, in caso di rinegoziazione in aumento, sorge l’obbligo di registrazione entro 30 giorni ex art. 19 del DPR 131/86, in quanto al maggiore canone corrisponde una maggiore imposta dovuta (da versare in autoliquidazione). In tal caso, quindi, il contribuente è tenuto a presentare il modello RLI adempimenti successivi e corrispondere l’imposta sul maggiore canone. Infine, si rileva che la cedolare secca non è compatibile con la rinegoziazione del canone in aumento.