Il contribuente non può, a seguito della notifica di un diniego espresso contro una prima domanda di autotutela, presentarne una seconda basata sugli stessi presupposti per poi impugnare il successivo diniego espresso. Così facendo, precisa la C.G.T. I Udine 15.7.2025 n. 139/2/25, si posticiperebbe a piacere del contribuente il termine per ricorrere.