Con la circ. 3.12.2025 n. 26, Assonime ha analizzato le novità in tema di tracciabilità delle spese di trasferta, illustrandone l’impatto fiscale per lavoratori dipendenti e imprese. Con particolare riferimento al reddito di lavoro dipendente, la circolare evidenzia tra l’altro, che:
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l’onere relativo ai viaggi e ai trasporti riguarda in particolare i servizi di taxi e NCC, mentre treni, aerei e altri mezzi di linea restano esclusi;
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sarebbero escluse le spese di viaggio documentabili non relative ad “autoservizi pubblici non di linea”, quali, ad esempio, quelle per il pedaggio (autostradale o urbano);
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il rimborso dell’imposta di soggiorno dovrebbe essere escluso dal reddito di lavoro dipendente anche se corrisposta in contanti, se documentato con ricevuta;
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non dovrebbero essere assoggettati ai nuovi obblighi i rimborsi avvenuti nel 2025 con riferimento a spese sostenute prima dell’1.1.2025;
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non dovrebbero più concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente le indennità chilometriche riferite a trasferte nel comune, essendo stato eliminato il requisito della documentazione rilasciata dal vettore.