Il 16.12.2025 scade il termine per versare la seconda rata dell’IMU per il 2025.
Per la generalità dei soggetti passivi, tale seconda rata è prevista:
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a saldo dell’IMU dovuta per il 2025 (da calcolare applicando le aliquote in vigore per quest’anno nel Comune dove è sito l’immobile);
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al netto di quanto già versato con la prima rata, che andava corrisposta entro il 16.6.2025 (art. 1 co. 762 della L. 160/2019).
Per gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente (anche parzialmente) ex art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, sono previste delle specifiche regole di versamento.
L’IMU va liquidata proporzionalmente in ragione:
Il tributo locale può essere versato con il modello F24 (con i codici tributo individuati dalla ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29) o apposito bollettino postale. Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale (artt. 25 della L. 289/2002 e 1 co. 168 della L. 296/2006).