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Spese di trasferta – Obbligo di tracciabilità – Utilizzo di taxi da parte di dipendenti in Italia con pagamento in contanti – Tassazione (Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.12.2025 n. 302)

Pubblicato il 05 dicembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso in cui il Ministero riconosca il rimborso spese per i taxi al dipendente in trasferta, posto che l’utilizzo del taxi è avvenuto nel territorio dello Stato con pagamento effettuato in contanti, il conseguente rimborso di tale spesa concorre a formare il reddito di lavoro dipendente con l’applicazione dell’aliquota marginale. Ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 51 co. 5 del TUIR, i rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92, per le trasferte o le missioni di cui al comma in esame, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97. Pertanto, l’effettuazione dei pagamenti con strumenti tracciabili è condizione necessaria affinché i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.

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