L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso in cui il Ministero riconosca il rimborso spese per i taxi al dipendente in trasferta, posto che l’utilizzo del taxi è avvenuto nel territorio dello Stato con pagamento effettuato in contanti, il conseguente rimborso di tale spesa concorre a formare il reddito di lavoro dipendente con l’applicazione dell’aliquota marginale. Ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 51 co. 5 del TUIR, i rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92, per le trasferte o le missioni di cui al comma in esame, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97. Pertanto, l’effettuazione dei pagamenti con strumenti tracciabili è condizione necessaria affinché i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.