Con Comunicazione n. 899 del 1° dicembre 2025 la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili – CNCE ha reso noto il contenuto dell’accordo siglato da ANAEPA, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia, FENEAL – UIL, FILCA – CISL e FILLEA – CGIL in data 21 novembre 2025. In particolare, ferma restando la decorrenza del versamento di 2 euro per dipendente dal 1° ottobre 2025, prevista dal Verbale di accordo 15 ottobre 2025, nelle more della definizione del Regolamento attuativo del Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo (FAQS) le citate Parti precisano che:
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per i lavoratori di una stessa impresa che, nello stesso mese, sono denunciati in più Province, il versamento è effettuato nella Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza dell’impresa (ovverosia quella della circoscrizione in cui la stessa ha sede legale/amministrativa e/o operativa);
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per le imprese con soli dipendenti impiegati, è possibile accantonare le somme dovute in attesa dell’avvio della Denuncia Unica Edilizia - DUE. Attraverso la nuova DUE, le imprese dovranno versare le mensilità arretrate unitamente al primo versamento;
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per le imprese con dipendenti in aspettativa non retribuita per l’intero mese, regolarmente denunciati in cassa Edile/Edilcassa, si attiverà l’esonero dal pagamento.