Per il solo anno 2026, viene introdotta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore privato ovvero sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:
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maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 66/2003 e dei CCNL;
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maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
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indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
I compensi in questione potranno essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite annuo di 1.500 euro.
L’imposta sostitutiva troverà applicazione in favore dei lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva.