Notizia

Credito d’imposta TRANSIZIONE 5.0 – Importo residuo al 31.12.2025

Pubblicato il 13 gennaio 2026 Sole24Ore, Eutekne

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 12.1.2026 n. 1, ha fornito indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024 residuo al 31.12.2025.
In particolare, viene affermato che:
  • il credito di imposta residuo al 31.12.2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
  • l'importo annuo è utilizzato in compensazione mediante modello F24 indicando il codice tributo"7072" e, quale anno di riferimento, l'anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.
In fase di elaborazione dei modelli F24, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).