Il documento OIC 16 (§ 25 e 79) stabilisce che le immobilizzazioni materiali che la società decide di destinare alla vendita sono riclassificate in un'apposita voce preceduta da numero romano da iscrivere nell'attivo circolante ai sensi dell'art. 2423-ter co. 3 c.c.
Tuttavia, la riclassificazione è effettuata soltanto se sussistono i seguenti requisiti:
-
le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione;
-
la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;
-
l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.
Nel momento in cui sono destinate all'alienazione, le immobilizzazioni materiali sono valutate ex art.2426 co. 1 n. 9 c.c. al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato e non sono più oggetto di ammortamento.
Nella Nota integrativa occorre indicare, nell'ambito dell'informativa sui movimenti delle immobilizzazioni, "gli spostamenti da una ad altra voce" (art. 2427 co. 1 n. 2 c.c.) e, nell'ambito dell'informativa sui criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio (art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.), i criteri di valutazione applicati ai cespiti non usati destinati all'alienazione.