Ai sensi dell'art. 54 co. 1 del TUIR (come sostituito dall'art. 5 co. 1 lett. b) del D.lgs. 192/2024), i compensi percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta devono essere imputati al periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta. La modifica, applicabile ai redditi di lavoro autonomo prodotti dal 2024 (ex art. 6 co. 1 del D.lgs. 192/2024), intende evitare lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta.
Diversamente, se il cliente è un "privato" e, come tale, non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, ai fini dell'imputazione temporale continuano a operare le regole consuete e occorre guardare al tipo di strumento.