Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta; oppure, mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 c.c.; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.