Nell’ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all’altra, viene modificato l’art. 14 co. 6 del DLgs. 252/2005, ossia la norma sul diritto del lavoratore al versamento ad una nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta. Nel dettaglio, la disposizione in commento abroga la clausola secondo cui il diritto a tali versamenti spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali.