A decorrere dal 1° luglio 2026, con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, vengono previste nuove tipologie di rendita, diverse dalla rendita vitalizia, ciascuna caratterizzata da uno specifico profilo tributario.
In alternativa alla rendita vitalizia, la norma in esame consente che le prestazioni pensionistiche possano essere anche erogate:
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nella forma della rendita a durata definita;
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per un numero di anni pari alla vita attesa residua con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui;
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nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al nuovo co. 3-quater dell’art. 11 del DLgs. 252/2005, o ancora mediante un’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.
Con le nuove previsioni, nella forma della rendita a durata definita le prestazioni sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione.
Nel dettaglio, si stabilisce che:
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l’eventuale quota di prestazione in forma di capitale venga elevata in misura pari al 60% del montante finale accumulato;
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la liquidazione possa avvenire con conversione in rendita vitalizia; qualora la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale, la prestazione possa essere interamente erogata in forma di capitale.