Vengono modificate le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI che, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 22/2015, può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità.
In particolare, si prevede che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, come previsto dalla previgente normativa, ma in due rate:
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la prima, in misura pari al 70% dell’intero importo;
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la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della NASpI e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione (e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità).