Viene disposta l’elevazione da 12 a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo parentale.
In caso di adozione e affidamento il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.