Le strutture familiari nelle quali si detengono, almeno a un livello della catena, partecipazioni sotto le nuove soglie previste dagli artt. 87 e 89 del TUIR per il prelievo ridotto dei dividendi e delle plusvalenze, hanno interesse a valutare operazioni tese a fare rientrare le stesse al di sopra delle soglie predette.
In linea di principio:
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se si prevede che le partecipate "sotto soglia" distribuiranno dividendi, si possono valutare versamenti in conto capitale sufficienti a fare raggiungere alla partecipazione il valore fiscale minimo di 500.000,00 euro;
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se, invece, si prevede che l'unica strada per monetizzare l'investimento sia quello della cessione della partecipazione, la norma di decorrenza contenuta nell'art. 1 co. 54 della L. 199/2025 non determina penalizzazioni, per tutte le partecipazioni acquisite entro il 31.12.2025, per cui non risulta necessario modificare la struttura di gruppo (l'esenzione, infatti, compete indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta).