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Partecipazione minima del 5% o di 500.000,00 euro - Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026)

Pubblicato il 19 gennaio 2026 Sole24Ore, Eutekne

Per tutti i dividendi di fonte estera deliberati a decorrere dall'1.1.2026, l'esclusione del 95% del provento dalla formazione del reddito d'impresa è subordinato alle medesime condizioni previste per gli utili di fonte italiana (partecipazione al capitale dell'emittente in misura almeno pari al 5% o, in alternativa, valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 euro), a norma del nuovo art. 89 co. 2.1 lett. a) del TUIR.
Analoghe condizioni sono previste dal riformulato art. 89 co. 3 per gli utili che beneficiano del regime "semi pex" (imposizione per il 50% del relativo ammontare). 
Per i dividendi rivenienti da partecipazioni "sotto soglia", l'imponibilità è invece integrale. In quest'ultima situazione, le ritenute subite all'estero sono detraibili per l'intero ammontare, e non in modo ridotto per effetto della falcidia di cui all'art. 165 co. 10 del TUIR.

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