Notizia

Partecipazione minima del 5% o di 500.000,00 euro - Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026)

Pubblicato il 19 gennaio 2026 Sole24Ore, Eutekne

Per tutti i dividendi di fonte estera deliberati a decorrere dall'1.1.2026, l'esclusione del 95% del provento dalla formazione del reddito d'impresa è subordinato alle medesime condizioni previste per gli utili di fonte italiana (partecipazione al capitale dell'emittente in misura almeno pari al 5% o, in alternativa, valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 euro), a norma del nuovo art. 89 co. 2.1 lett. a) del TUIR.
Analoghe condizioni sono previste dal riformulato art. 89 co. 3 per gli utili che beneficiano del regime "semi pex" (imposizione per il 50% del relativo ammontare). 
Per i dividendi rivenienti da partecipazioni "sotto soglia", l'imponibilità è invece integrale. In quest'ultima situazione, le ritenute subite all'estero sono detraibili per l'intero ammontare, e non in modo ridotto per effetto della falcidia di cui all'art. 165 co. 10 del TUIR.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 luglio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento quinta rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine ...

Scadenza del 16 luglio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 luglio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 luglio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).