Per tutti i dividendi di fonte estera deliberati a decorrere dall'1.1.2026, l'esclusione del 95% del provento dalla formazione del reddito d'impresa è subordinato alle medesime condizioni previste per gli utili di fonte italiana (partecipazione al capitale dell'emittente in misura almeno pari al 5% o, in alternativa, valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 euro), a norma del nuovo art. 89 co. 2.1 lett. a) del TUIR.
Analoghe condizioni sono previste dal riformulato art. 89 co. 3 per gli utili che beneficiano del regime "semi pex" (imposizione per il 50% del relativo ammontare).
Per i dividendi rivenienti da partecipazioni "sotto soglia", l'imponibilità è invece integrale. In quest'ultima situazione, le ritenute subite all'estero sono detraibili per l'intero ammontare, e non in modo ridotto per effetto della falcidia di cui all'art. 165 co. 10 del TUIR.