Per il 2026, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit è confermata a 1.000/2.000 euro con figli a carico. L'art. 1 co. 390 e 391 della L. 207/2024, che non ha subito modifiche da parte della L. 199/2025, ha infatti previsto l'incremento, limitatamente al 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit rispetto ai 258,23 euro previsti ordinariamente dall'art. 51 co. 3 del TUIR.
In particolare, la soglia è fissata in misura pari a:
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1.000,00 euro, per tutti i dipendenti;
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2.000,00 euro, per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Nella soglia di non imponibilità sono inoltre incluse anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:
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delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale,
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delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.
In caso di superamento del limite, concorre a formare il reddito l'intero importo dei fringe benefit e non soltanto l'eccedenza.