L'art. 1 co. 138 - 139 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) modifica il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72). A partire dall'1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna operazione, ma all'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi (in questo senso è modificato l'art. 13 co. 2 lett. d) del DPR 633/72).
A tale proposito, gli Autori rilevano, fra l'altro, che:
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non sembra necessario rideterminare il costo del bene o del servizio al momento in cui si effettua la permuta;
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fra i costi da tenere in considerazione rientrano anche quelli non assoggettati ad imposta;
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non è chiaro se l'eventuale conguaglio in denaro è irrilevante ai fini IVA (come precisato dalla prassi amministrativa con riguardo alla normativa previgente) oppure è da ricomprendere nell'ampia nozione di costo prevista dalla disposizione normativa nella sua formulazione attuale.