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Manifestazioni online - Rilevanza nel luogo di domicilio o residenza del consumatore finale - Novità del D.lgs. 180/2024 - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 16.12.2025 n. 13)

Pubblicato il 19 gennaio 2026 Sole24Ore, Eutekne

La circ. Agenzia delle Entrate 16.12.2025 n. 13 ha esaminato i nuovi criteri di territorialità IVA per gli eventi resi virtualmente e i relativi servizi di accesso, introdotti dall'art. 3 del D.lgs. 180/2024, di attuazione della direttiva 2022/542/UE, efficaci dall'1.1.2025.
È stato previsto uno specifico e derogatorio criterio di territorialità ai fini IVA per le prestazioni di servizi, rese via streaming o rese disponibili mediante un'altra modalità virtuale, relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, nonché per i servizi di accesso alle predette manifestazioni, inclusi i servizi accessori.
Le anzidette prestazioni di servizi, quando rese nei confronti committenti non soggetti passivi d'imposta (B2C), sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA, ai sensi dell'art. 7-quinquies del DPR 633/72, al ricorrere della seguente duplice condizione:
  • i servizi stessi si riferiscono ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili (o a servizi ad esse accessori);
  • i committenti, non soggetti passivi d'imposta, risultano domiciliati nel territorio dello Stato o sono ivi residenti senza domicilio all'estero.
È irrilevante il luogo di materiale esecuzione dell'evento.

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Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 luglio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).