Notizia

Manifestazioni online - Rilevanza nel luogo di domicilio o residenza del consumatore finale - Novità del D.lgs. 180/2024 - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 16.12.2025 n. 13)

Pubblicato il 19 gennaio 2026 Sole24Ore, Eutekne

La circ. Agenzia delle Entrate 16.12.2025 n. 13 ha esaminato i nuovi criteri di territorialità IVA per gli eventi resi virtualmente e i relativi servizi di accesso, introdotti dall'art. 3 del D.lgs. 180/2024, di attuazione della direttiva 2022/542/UE, efficaci dall'1.1.2025.
È stato previsto uno specifico e derogatorio criterio di territorialità ai fini IVA per le prestazioni di servizi, rese via streaming o rese disponibili mediante un'altra modalità virtuale, relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, nonché per i servizi di accesso alle predette manifestazioni, inclusi i servizi accessori.
Le anzidette prestazioni di servizi, quando rese nei confronti committenti non soggetti passivi d'imposta (B2C), sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA, ai sensi dell'art. 7-quinquies del DPR 633/72, al ricorrere della seguente duplice condizione:
  • i servizi stessi si riferiscono ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili (o a servizi ad esse accessori);
  • i committenti, non soggetti passivi d'imposta, risultano domiciliati nel territorio dello Stato o sono ivi residenti senza domicilio all'estero.
È irrilevante il luogo di materiale esecuzione dell'evento.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).