L'art. 1 co. 65 - 67 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha reintrodotto, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
A fronte del regime derogatorio, è previsto l'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.
La deroga (che ha carattere facoltativo) ricalca quelle già previste in passato (si veda, da ultimo, quella disposta dall'art. 45 co. 3-octies ss. del DL 73/2022 conv. L. 122/2022 per gli esercizi 2022-2024), ma, a differenza dei precedenti, il regime è introdotto per due esercizi consecutivi e non vi sono riferimenti alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari.