Con riferimento ai conferimenti d'azienda in neutralità fiscale, il co. 5-bis dell'art. 176 del TUIR (introdotto dall'art. 2 co. 1 lett. c) del DL 84/2025) stabilisce che "alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento".
Si applicano, dunque, le norme antielusive specifiche, in materia di riporto delle perdite e delle predette "eccedenze" fiscali, che trovano da sempre applicazione con riguardo alle operazioni fiscalmente neutrali di fusione e di scissione.
In merito, l'Autore osserva che l'applicazione delle norme antielusive specifiche, di cui al co. 10 dell'art. 173 del TUIR, concerne esclusivamente le operazioni di conferimento d'azienda a favore di società conferitaria preesistente (e non anche quelle a favore di società conferitaria newco). Inoltre, l'esclusione o la limitazione del riporto delle perdite e delle "eccedenze" fiscali può riguardare esclusivamente quelle riportate dalla società conferitaria e non anche quelle riportate dall'impresa conferente.