La rottamazione non produce effetti in caso di omesso oppure insufficiente pagamento della totalità delle somme, di due rate anche non consecutive o dell'ultima rata (art. 1 co. 95 della L. 199/2025).
Nelle FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026 si fa presente che:
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in ragione dei criteri di imputazione di pagamento delle rate, se non si paga una rata il pagamento della successiva è imputato alla precedente, quindi se ci sono tre rate, si pagano la prima e la terza ma non la seconda, il pagamento della terza viene imputato alla seconda e il debitore decade dalla rottamazione, in quanto è come se non avesse pagato la terza e ultima rata;
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se si verifica la decadenza dalla rottamazione, il debito residuo non potrà più essere oggetto di dilazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.