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Decadenza dalla rottamazione - Mancato pagamento di due rate o dell'ultima rata (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026)

Pubblicato il 21 gennaio 2026 Sole24Ore, Eutekne

La rottamazione non produce effetti in caso di omesso oppure insufficiente pagamento della totalità delle somme, di due rate anche non consecutive o dell'ultima rata (art. 1 co. 95 della L. 199/2025).
Nelle FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026 si fa presente che:
  • in ragione dei criteri di imputazione di pagamento delle rate, se non si paga una rata il pagamento della successiva è imputato alla precedente, quindi se ci sono tre rate, si pagano la prima e la terza ma non la seconda, il pagamento della terza viene imputato alla seconda e il debitore decade dalla rottamazione, in quanto è come se non avesse pagato la terza e ultima rata;
  • se si verifica la decadenza dalla rottamazione, il debito residuo non potrà più essere oggetto di dilazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.

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Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

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