Nella risposta ad interpello 20.1.2026 n. 11, l'Agenzia delle Entrate afferma che non comporta la decadenza dall'esenzione dall'imposta di donazione ex art. 3 co. 4-ter del D.lgs. 346/90, goduta sulla donazione di partecipazioni sociali di controllo realizzata meno di 5 anni prima, l'operazione di riorganizzazione societaria comportante scissione parziale proporzionale e conferimento delle quote, purché i donatari delle partecipazioni mantengano il controllo nelle società che prendono parte all'operazione straordinaria.
Nel caso di specie, in cui la donazione esente aveva riguardato la quota del 98% della società Alfa, donata dai genitori ai figli in comproprietà, la successiva scissione parziale proporzionale a favore di Beta Holding (in cui viene trasferito il comparto immobiliare) non comporta la decadenza in quanto i donatari restano titolari in comunione del 98% delle quote della società Beta risultante dalla scissione.
Ma neppure comporta la decadenza il successivo conferimento (nel quinquennio) delle quote di Alfa (scissa) in Beta (holding risultante dalla scissione), in quanto i donatari mantengono il controllo (indiretto) di Alfa, tramite Beta.