Con la risposta a interpello 21.1.2026 n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha, in sostanza, affermato che l'importo pagato dal dipendente, con trattenuta, eccedente il valore convenzionale del fringe benefit per l'auto concessa in uso promiscuo determinato ai sensi dell'art. 51 co. 4 del TUIR concorre a formare il reddito.
Nel caso di specie, la società chiede ad alcuni collaboratori di partecipare interamente all'onere sostenuto dall'azienda per l'assegnazione in uso promiscuo del veicolo.
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il collaboratore possa concorrere all'onere complessivo sostenuto dalla società per l'assegnazione dell'autoveicolo in uso promiscuo azzerando il valore del fringe benefit attraverso una trattenuta mensile, nell'arco temporale di dodici mesi, corrispondente al valore del fringe benefit determinato ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.
Tuttavia, le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla società dovranno essere trattenute dall'importo "netto" della retribuzione variabile, in quanto il valore del fringe benefit eccendente il valore determinato ai sensi dell'art. 51 co. 4 del TUIR deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'art. 51 co. 1 della medesima disposizione.