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Broker assicurativo - Attività di intermediazione - Regime di esenzione IVA - Condizioni (Cass. 22.1.2026 n. 1425)

Pubblicato il 23 gennaio 2026 Sole24Ore, Eutekne

La Cassazione, con la sentenza 23.1.2026 n. 1425, ha individuato gli elementi che caratterizzano il regime di esenzione IVA, ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 9 del DPR 633/72, per le attività di brokeraggio in ambito assicurativo.
Il regime di esenzione si applica se il prestatore del servizio è in rapporto diretto con l'assicuratore e con l'assicurato oppure in rapporto indiretto (laddove il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell'intermediario) e se i servizi resi comprendono aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione (come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l'assicuratore e l'assistenza nelle attività successive alla mera conclusione del contratto inclusi i rinnovi di polizza).
Le descritte prestazioni si differenziano da quelle di natura consulenziale, per le quali si applicherebbe l'ordinario regime di imponibilità ai fini IVA.

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