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Broker assicurativo - Attività di intermediazione - Regime di esenzione IVA - Condizioni (Cass. 22.1.2026 n. 1425)

Pubblicato il 23 gennaio 2026 Sole24Ore, Eutekne

La Cassazione, con la sentenza 23.1.2026 n. 1425, ha individuato gli elementi che caratterizzano il regime di esenzione IVA, ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 9 del DPR 633/72, per le attività di brokeraggio in ambito assicurativo.
Il regime di esenzione si applica se il prestatore del servizio è in rapporto diretto con l'assicuratore e con l'assicurato oppure in rapporto indiretto (laddove il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell'intermediario) e se i servizi resi comprendono aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione (come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l'assicuratore e l'assistenza nelle attività successive alla mera conclusione del contratto inclusi i rinnovi di polizza).
Le descritte prestazioni si differenziano da quelle di natura consulenziale, per le quali si applicherebbe l'ordinario regime di imponibilità ai fini IVA.

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Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

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Scadenza del 15 settembre 2026
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Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).