La Cassazione, con la sentenza 23.1.2026 n. 1425, ha individuato gli elementi che caratterizzano il regime di esenzione IVA, ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 9 del DPR 633/72, per le attività di brokeraggio in ambito assicurativo.
Il regime di esenzione si applica se il prestatore del servizio è in rapporto diretto con l'assicuratore e con l'assicurato oppure in rapporto indiretto (laddove il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell'intermediario) e se i servizi resi comprendono aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione (come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l'assicuratore e l'assistenza nelle attività successive alla mera conclusione del contratto inclusi i rinnovi di polizza).
Le descritte prestazioni si differenziano da quelle di natura consulenziale, per le quali si applicherebbe l'ordinario regime di imponibilità ai fini IVA.