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Broker assicurativo - Attività di intermediazione - Regime di esenzione IVA - Condizioni (Cass. 22.1.2026 n. 1425)

Pubblicato il 23 gennaio 2026 Sole24Ore, Eutekne

La Cassazione, con la sentenza 23.1.2026 n. 1425, ha individuato gli elementi che caratterizzano il regime di esenzione IVA, ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 9 del DPR 633/72, per le attività di brokeraggio in ambito assicurativo.
Il regime di esenzione si applica se il prestatore del servizio è in rapporto diretto con l'assicuratore e con l'assicurato oppure in rapporto indiretto (laddove il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell'intermediario) e se i servizi resi comprendono aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione (come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l'assicuratore e l'assistenza nelle attività successive alla mera conclusione del contratto inclusi i rinnovi di polizza).
Le descritte prestazioni si differenziano da quelle di natura consulenziale, per le quali si applicherebbe l'ordinario regime di imponibilità ai fini IVA.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 luglio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento quinta rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine ...

Scadenza del 16 luglio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 luglio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 luglio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).