Secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, l'applicazione del regime forfetario è preclusa se l'attività autonoma è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
Il tirocinio non obbligatorio inquadrabile tra le borse di studio ex art. 50 co. 1 lett. c) del TUIR, non integra la causa di esclusione in commento; diversamente, la causa ostativa verrebbe soddisfatta nel caso in cui il tirocinio formativo sia stato qualificato come collaborazione coordinata e continuativa ex art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.