Secondo il nuovo art. 87 co. 1.1 del TUIR, l'esenzione del 95% delle plusvalenze su partecipazioni è subordinata (anche) alla detenzione di una quota minima del 5% nel capitale della partecipata o a un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000,00 euro. Il nuovo requisito vale anche per le partecipazioni che le società italiane detengono in società non residenti. Rimangono invariate le previsioni convenzionali che regolano la fattispecie, le quali di regola assegnano la potestà impositiva al solo Stato di residenza del cedente (l'Italia), con conseguente inibizione della detrazione delle eventuali imposte prelevate dall'altro Stato. Per le partecipazioni in società immobiliari, alcune Convenzioni assegnano all'altro Stato il potere di tassazione concorrente sulle plusvalenze realizzate. Si tratta, tuttavia, di plusvalenze che già sono imponibili in modo integrale in Italia, difettando il requisito dell'esercizio di imprese commerciali (art.87 co. 1 lett. d) del TUIR), indipendentemente dall'entità della partecipazione trasferita.