Per i gruppi di imprese che intendono avvalersi della liquidazione IVA consolidata ex art. 73 co. 3 del DPR 633/72, l'opzione va esercitata dall'ente o società controllante nella dichiarazione IVA annuale presentata nel medesimo anno di avvio della procedura. Pertanto, gli enti o società controllanti che intendono avvalersi del regime dal 2026 devono compilare il quadro VG del modello IVA da presentare entro il prossimo 30.4.2026.Va sottolineato che, a differenza di quanto previsto per altre opzioni in ambito IVA, in relazione alle quali la mancata comunicazione in dichiarazione non preclude l'accesso al regime, essendo sufficiente l'adozione di comportamento concludente, l'opzione per l'IVA di gruppo esige una dichiarazione di volontà espressa (art. 4 del DPR 442/97; cfr. Cass. nn. 36583/2021 e 3252/2020).Resta fermo che l'opzione ha effetto su tutte le operazioni poste in essere dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione, non potendo essere applicata per una frazione d'anno (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 241/2022).Si ricorda che essa è valida fino a revoca, per cui i gruppi che intendono mantenerla nel 2026 non devono compilare il quadro VG del modello IVA per rinnovarla, ma soltanto per comunicare eventuali variazioni nel perimetro del gruppo intervenute a partire dal 1° gennaio. Il quadro VG dovrà essere compilato, invece, dagli enti o società controllanti che intendano revocare l’opzione dal 2026.