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Obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico - errori nella registrazione della modalità di pagamento - violazione - conseguenze

Pubblicato il 27 febbraio 2026 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 2 co. 3 del D.lgs. 127/2015, come modificato dall'art. 1 co. 74 ss. della L. 207/2024, impone ai soggetti passivi tenuti a certificare le operazioni mediante la trasmissione telematica dei corrispettivi di creare un collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti hardware (es. POS) o software (es. piattaforme online) con i quali sono accettati i pagamenti elettronici. La procedura web dell'Agenzia delle Entrate dovrebbe essere disponibile dal 5.3.2026.A livello sanzionatorio, già dall'1.1.2026, l'errata indicazione della modalità di incasso del corrispettivo (contanti o elettronica), nel registratore telematico, è punita con una sanzione pari a 100 euro per ogni trasmissione errata, nel limite di 1.000 euro per trimestre, quando la violazione non incide sulla liquidazione del tributo. Sul piano operativo, se l'errore di registrazione della modalità di pagamento è successivo alla chiusura giornaliera, è necessaria una specifica segnalazione su "Fatture e corrispettivi", nella sezione "Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi" dell'area di Consultazione, ove indicare la motivazione dei dati trasmessi erroneamente. 

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