Con la circ. 26.2.2026 n. 3, Assonime ha esaminato i principali profili critici derivanti dall’entrata in vigore dell'art. 12 del D.lgs. 186/2025, con il quale è stato modificato l'ambito del regime di non imponibilità IVA per i servizi di trasporto di beni in esportazione, in transito o in importazione. Tale ambito era stato circoscritto con l'art. 5-septies del DL 146/2021 ai soli trasporti resi direttamente all'esportatore, al titolare del regime di transito, all'importatore, nonché al prestatore dei servizi di cui all'art. 9 n. 4 del DPR 633/72 (servizi di spedizione). L'intervento di cui al D.lgs. 186/2025, secondo Assonime, si caratterizza per un tenore letterale “di difficile contestualizzazione", ma è possibile concludere che, mediante il predetto intervento, il regime di non imponibilità IVA ex art. 9 co. 3 del DPR 633/72 è esteso anche ai servizi "resi da intermediari", sia nei confronti dell'esportatore, dell'importatore e del titolare del regime di transito, sia nei confronti del titolare dei servizi di spedizione.