Il Trib. Torino 28.1.2026 n. 43, in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ha precisato come un piano ed una proposta che non prevedano alcuna distribuzione di risorse a favore dei chirografari, attenendosi all'ordine delle cause di prelazione, sia incompatibile con l'art. 67 co. 1 del D.lgs. 14/2019.
La sentenza si è soffermata sulla valutazione ex art. 70 co. 7 del D.lgs. 14/2019, in caso di opposizione da parte di un creditore, relativa alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 268 ss. del D.lgs. 14/2019, quando lo stipendio del debitore sia gravato da trattenute derivanti da cessioni volontarie del quinto dello stipendio o da delegazioni di pagamento o da cessioni coattive per pignoramenti presso terzi. Secondo il Tribunale, "le trattenute […] non devono […] essere computate in detrazione del reddito disponibile ai fini della comparazione tra la proposta di ristrutturazione del debito, portata in omologa, e l'alternativa liquidatoria, visto che l'apertura della procedura liquidatoria, giudiziale o controllata che sia, comporta l'acquisizione alla massa attiva dei beni (e crediti) futuri, che pervengono al debitore durante la procedura "dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi" (art. 142 CCII, richiamato dall'art. 270 co. 5 CCII in tema di effetti della Liquidazione controllata)".