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Soddisfazione dei creditori - cessioni volontarie e coattive (Trib. Torino 28.1.2026 n. 43)

Pubblicato il 02 marzo 2026 Sole24Ore, Eutekne

Il Trib. Torino 28.1.2026 n. 43, in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ha precisato come un piano ed una proposta che non prevedano alcuna distribuzione di risorse a favore dei chirografari, attenendosi all'ordine delle cause di prelazione, sia incompatibile con l'art. 67 co. 1 del D.lgs. 14/2019.
La sentenza si è soffermata sulla valutazione ex art. 70 co. 7 del D.lgs. 14/2019, in caso di opposizione da parte di un creditore, relativa alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 268 ss. del D.lgs. 14/2019, quando lo stipendio del debitore sia gravato da trattenute derivanti da cessioni volontarie del quinto dello stipendio o da delegazioni di pagamento o da cessioni coattive per pignoramenti presso terzi. Secondo il Tribunale, "le trattenute […] non devono […] essere computate in detrazione del reddito disponibile ai fini della comparazione tra la proposta di ristrutturazione del debito, portata in omologa, e l'alternativa liquidatoria, visto che l'apertura della procedura liquidatoria, giudiziale o controllata che sia, comporta l'acquisizione alla massa attiva dei beni (e crediti) futuri, che pervengono al debitore durante la procedura "dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi" (art. 142 CCII, richiamato dall'art. 270 co. 5 CCII in tema di effetti della Liquidazione controllata)".

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